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SORVEGLIANZA RADIOMETRICA DEI ROTTAMI METALLICI E SEMILAVORATI METALLICI

 

L’art. 157 del D. Lgs. n. 230/95 e s.m.i., così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs n. 100/2011, impone a tutti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitino l’attività di importazione, raccolta, deposito o fusione di rottami metallici o prodotti semilavorati metallici, di effettuare una sorveglianza radiometrica su tutti i predetti materiali, e non solo sui materiali o carichi considerati a rischio. E’ inoltre da tenere presente che nel caso dei rottami metallici l’obbligo di esercitare la sorveglianza radiometrica è vigente a prescindere dalle autorizzazioni ambientali rilasciate agli impianti dalle Province o Regioni e dalle prescrizioni in esse contenute.

L’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata unicamente da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del D. Lgs n.230/95 e s.m.i. (art.1, comma 2);



 



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